Come qualcuno di voi già saprà per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell’Inps e non iscritti ad altre gestioni pensionistiche, quest’anno c’è un’importante novità: l’indennità di malattia domiciliare. La novità è stata introdotta con il decreto legge 201/2011 poi convertito nella legge 214/2011, il cosiddetto decreto Salva Italia. Questo tipo di indennità si va cosi ad aggiungere a quella già prevista per i periodi di degenza ospedaliera, incluso il day hospital. Con la circolare N. 59 del 27 aprile scorso, l’Inps ha comunicato le ultime novità a riguardo.

In definitiva, tenendo conto delle novità di quest’anno e di quanto era già previsto anche negli anni scorsi, le condizioni perché i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata possano prendere l’indennità di malattia per degenza ospedaliera o per malattia domiciliare sono le seguenti:

1. I lavoratori autonomi devono aver versato almeno 3 mensilità di contributi alla gestione separata dell’Inps.
2. Essi non devono essere iscritti ad alcun’altra forma di gestione pensionistica.
3. Non devono aver superato il 70% del massimale contributivo dell’anno precedente.
4. Le malattie domiciliari devono essere di durata pari o superiore ai 4 giorni per un massimo di 61 giorni nell’anno solare.
5. La degenza ospedaliera invece non può durare più di 180 giorni nell’arco dell’anno solare.

Per percepire l’indennità di malattia, i lavoratori autonomi interessati devono fare apposita domanda all’Inps, domanda che si può scaricare da questa pagina del sito dell’Inps.

Quanto si percepisce per le indennità di malattia?

Per quanto riguarda l’indennità di malattia per degenza ospedaliera, l’importo dipende dal numero di mensilità contributive pagate durante l’anno in cui è iniziata la malattia, secondo questi calcoli:

– Se sono stati pagati da 3 a 4 mesi di mensilità contributive, allora l’indennità di malattia sarà pari all’8% della retribuzione giornaliera, che risulta dalla divisione per 365 del massimale contributivo previsto nell’anno dell’inizio della malattia.
– Se sono stati pagati da 5 a 8 mesi di mensilità contributive, l’indennità di malattia sarà pari al 12% della retribuzione giornaliera, che risulta dalla divisione per 365 del massimale contributivo previsto nell’anno dell’inizio della malattia.
– Se sono stati pagati da 9 a 12 mesi di mensilità contributive, l’indennità di malattia sarà pari al 16% della retribuzione giornaliera, che risulta dalla divisione per 365 del massimale contributivo previsto nell’anno dell’inizio della malattia.

Per l’indennità di malattia domiciliare si percepisce la metà degli importi previsti per l’indennità per degenza ospedaliera come da schema riportato qui sopra.

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