Tutti coloro che sono iscritti alla gestione separata INPS secondo la legge 335/95, dal 1° Gennaio 2012 dovranno pagare un’aliquota previdenziale superiore di un punto percentuale rispetto al 2011.

Per gli iscritti alla gestione separata INPS che non sono assicurati presso alcun’altra forma previdenziale obbligatoria e non sono pensionati, l’aliquota previdenziale passerà dal 26,72% al 27,72%.
Per gli iscritti alla gestione separata INPS che sono anche assicurati presso un’altra forma previdenziale obbligatoria (come per esempio i dipendenti che svolgono anche collaborazioni) o sono pensionati (diretti, indiretti o di reversibilità), l’aliquota contibutiva salirà dal 17% al 18%.

L’aumento è stato deciso con l’approvazione dell’art. 22 comma 1 della legge del 12 Novembre 2011 n. 183 (la cosiddetta Legge di stabilità 2012).
Ma quali sono le categorie di lavoratori interessati da questo aumento, in quanto iscritti alla gestione separata INPS?

Eccole:

– Professionisti senza cassa previdenziale, che, nonostante l’aumento, continueranno ad applicare in fattura una rivalsa INPS del 4% sui compensi lordi.
– Venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali con un fatturato annuo superiore ai 5.000 €.
– Lavoratori con contratto a progetto o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
– Collaboratori parasubordinati, per cui l’aumento non sarà applicato sui compensi erogati entro il 12 gennaio 2012 di competenza dell’anno 2011; per le collaborazioni parasubordinate due terzi dell’aumento sarà a carico del datore di lavoro, e un terzo a carico del lavoratore.
– Associati in partecipazione che apportano solo la prestazione di lavoro; in questo caso l’aumento contributivo sarà a carico dell’associato per il 45% dell’aumento e a carico dell’associante per il restante 55%.

L’aumento contributivo dell’1% per gli iscritti alla gestione separata INPS, decorrendo dal 1° Gennaio 2012, sarà relativo ai compensi corrisposti da quella data, anche se riferiti ad anni precedenti (come scritto sopra tale data cambia solo per i collaboratori subordinati, per cui la data di decorrenza è il 12 Gennaio 2012).

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