Sabato 17 settembre è scattato ufficialmente l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria, che passa dal 20% al 21%, a seguito dell’entrata in vigore del DL 13.8.2011 n. 138, la cosiddetta “Manovra di Ferragosto”.
Quando e come va applicato questo aumento?
Commercianti, imprenditori, artigiani e liberi professionisti sono alle prese con mille dubbi e mille domande sulle modalità e i tempi d’applicazione di questa novità fiscale.
Di seguito riportiamo in sintesi alcuni chiarimenti che possono essere loro utili, ricordando che, in caso di ulteriori dubbi sull’applicazione dell’aumento dell’aliquota Iva al 21%, ci potete contattare utilizzando il form che trovate in fondo a questa pagina:
In sintesi:

– Per tutti coloro che hanno effettuato e effettuano prestazioni di servizi, la data che va presa come riferimento per sapere se applicare la nuova aliquota Iva del 21% o ancora quella vecchia del 20% è la data del pagamento; in caso di emissione della fattura anteriormente al pagamento e precente al 17 settembre 2011, l’Iva resta al 20%.
– Per coloro che effettuano cessione di beni mobili, la data da prendere come riferimento è quella della consegna o della spedizione del bene ceduto.
– Per coloro che hanno effettuato o effettuano cessione di beni immobili, la data che fa testo per è quella della stipulazione del rogito notarile.
– Nel caso di cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti nel tempo, tali cessioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili; questo differimento tuttavia non vale per le vendite con riserva di proprietà e le locazioni con patto di riscatto vincolante per entrambe le parti, per le quali valgono i criteri generali; tuttavia, se antecedentemente ad uno degli eventi indicati, si verifichi il pagamento del corrispettivo, ovvero venga emessa la fattura, l’operazione si considererà effettuata a tale precedente momento.
– In caso di emissione di note di variazione in data successiva all’entrata in vigore della nuova aliquota Iva del 21%, alle stesse si dovrà applicabile la stessa aliquota vigente alla data di effettuazione dell’operazione originaria.
– In caso di fatturazione differita o superdifferita, di 15 giorno o di un mese, fa testo sempre la data di consegna o spedizione.
– Nel caso in cui venga emessa una fattura o venga effettuato un pagamento prima degli eventi che determinano il momento impositivo, la data da prendere come riferimento è quella della fattura o del pagamento, e questo in deroga alla normativa generale sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi.
– Una novità importante per i commercianti, è che con il nuovo decreto, dovranno, d’ora in poi, per determinare l’Iva da versare in liquidazione periodica o annuale, applicare il “metodo matematico” e non potranno più scegliere tra il “metodo matematico” e il “metodo percentuale” di scorporo.
– Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi a Stato o enti pubblici, la data da prendere come riferimento è quella della data di emissione e registrazione della fattura.

Queste sono solo alcuni chiarimenti immediati per aiutare commercianti, liberi professionisti e imprenditori a districarsi nella selva di dubbi e domande che l’aumento dell’aliquota Iva al 21% ha provocato.
Tuttavia, siccome la materia è molto complessa, si consiglia, prima di prendere qualsiasi decisione definitiva, di consultare il proprio commercialista, o di contattarci compilando il form sottostante.

Leggi tutte le news

Se hai ulteriori dubbi o se desideri ricevere una consulenza specialistica sull’aumento dell’aliquota ordinaria dell’Iva dal 20% al 21%, contattaci compilando il form qui sotto.

    Nome e Cognome (richiesto)

    Telefono (richiesto)

    Località (richiesto)

    Email (richiesto)

    Oggetto (richiesto)

    Messaggio (richiesto)

    Accetto le condizioni generali d'uso e la privacy policy.