Quali sono gli adempimenti fiscali per gli sviluppatori di applicazioni mobile per smartphone e ipad, siano esse per iPhone o per Android?

Come funziona la vendita di applicazioni

Una volta che un’applicazione viene sviluppata, per venderla, la si deve pubblicare sul negozio online della società relativa al sistema operativo mobile usato; se si fa un’app per Android, la si cercherà di vendere sull’Android Market di Google, se si sviluppa un’app per iPhone, la si pubblicherà sullo store online di Apple, e cosi via.

Pertanto, la prima cosa che deve fare uno sviluppatore di applicazioni mobile per poter vendere i suoi prodotti è di siglare una sorta di contratto, chiamato Developer Program, proposto dalla società del negozio online dove si pubblicherà l’applicazione, quindi Google o Apple (o eventualmente qualche altra società se si sviluppano applicazioni per altri sistemi operativi mobile). Gli sviluppatori possono aderire a questo contratto online, registrandosi al Developer Program del negozio online dove si vuole operare, e riceveranno poi per email il testo completo di questo contratto.

Ma chi è la controparte in questo contratto, ovvero, chi è la società con cui si fa l’accordo per vendere le proprie applicazioni, e quindi, come ci si deve regolare fiscalmente?

Per Google Android, c’è un un’unica controparte costituita da Google Inc., che è società americana extra UE.

Per Apple il discorso si complica un po’, in quanto, oltre alla società principale Apple Inc, società americana extra UE, Apple ha anche due altre società che fanno da agenti per la vendita delle applicazioni sul suo store nel mondo; nel dettaglio, nel caso in cui la propria applicazione caricata sul negozio online di Apple venga acquistata da un utente che vive in un paese dell’Unione Europea, la controparte del Developer Program è una società di Apple che si chiama iTunes sarl, il cui indirizzo è 8 Rue Heinrich Heine, L – 1720 Luxembourg (VAT n. LU20165772), mentre per gli acquisti fatti da utenti residenti nel continente americano (USA, Canada e America latina), in Australia e in Nuova Zelanda, la società controparte può essere o la Apple Inc USA, o la Apple Canada Inc, o la Apple Pty Ltd; in ogni caso, il contratto del Developer Program che uno sviluppatore deve siglare per poter vendere le sue applicazioni sullo store online di Apple, ha come controparte la iTunes sarl, con sede in Lussemburgo.

Pagamenti e fatturazione

Nel momento in cui un utente, che sia esso un privato o un’azienda, acquista un’applicazione di uno sviluppatore italiano sull’Apple Store o sull’Android Market, dell’importo speso dall’acquirente per l’acquisto dell’applicazione, la società di Apple e Google Inc. trattengono il 30% e versano allo sviluppatore il 70% del netto.

Nel caso in cui l’acquisto sia stato fatto in un paese dell’Unione Europea, la iTunes sarl trattiene, e versa, anche le imposte (applicando l’Iva del Lussemburgo, pari al 15% del costo del prodotto).

Lo sviluppatore riceve mensilmente un bonifico sul proprio conto corrente con il totale degli importi guadagnati con la vendita delle sue applicazioni in un mese.

Il guadagno mensile che lo sviluppatore ottiene con la vendita di applicazioni sull’Apple Store o sull’Android Market, la si può considerare, ai fini Iva, una prestazione di servizi specifici immateriali del tipo di commercio elettronico diretto, con transazione e pagamento interamente per via telematica.

Lo sviluppatore dovrà emettere quindi una fattura ai soli fini interni italiani in cui si specifichi “fuori campo IVA ex art 7-ter DPR 633/72″.

Nel caso di applicazioni per iPhone, se in un mese lo sviluppatore vende le proprie applicazioni non solo in Italia o in altri paesi europei, ma per esempio anche in USA, egli dovrà emettere due fatture diverse; su una vi sarà l’importo guadagnato con le applicazioni vendute nei paesi europei e questa fattura sarà intestata a iTunes sarl, mentre sull’altra vi sarà l’importo guadagnato con le applicazioni vendute in USA e questa fattura sarà intestata a Apple Inc USA; in poche parole, bisogna guardare in quale mercato si vendono le proprie applicazioni per emettere fatture diverse nel caso in cui i vari mercati facciano riferimento a società diverse di Apple.

Dal momento che lo sviluppatore non paga Iva italiana, egli potrebbe conseguire un cronico credito Iva annuale che potrebbe essere utilizzato per compensare altri versamenti di imposte o ritenute, o essere richiesto come rimborso per prevalenza di opeazioni non soggette ad Iva per mancanza di presupposto di territorialità, o esser evitato con lettere di intento ai fornitori in quanto esportatori abituali.

Vendita applicazioni, Vies e Black List

Lo sviluppatore che vende sue applicazioni per Android sull’Android Market non deve essere iscritto al VIES e non deve effettuare comunicazioni Black List, in quanto la sua controparte è sempre Google Inc, una società americana.
Se uno sviluppatore vende invece applicazioni per iPhone, se le vende in un paese europeo, allora deve essere iscritto al VIES, è soggetto agli obblighi Intrastat e deve effettuare le comunicazioni Black List, dal momento che il Lussemburgo, paese dell’iTunes sarl, è un paese nella Black List; se invece vende fuori dall’Europa non c’è bisogno dell’iscrizione al VIES e per quanto riguarda le comunicazioni Black List, deve verificare se il paese in cui è stato fatto l’acquisto rientra o no in tale lista, consultano un elenco di tali paesi, come quello che si trova su questa pagina.

Vendita applicazione e regime dei minimi

Lo sviluppatore che rientra nel regime dei minimi può includere in tale regime anche gli importi guadagnati con la vendita delle applicazioni mobile, a patto di essere iscritto al VIES, e non è tenuto alla comunicazione Black List se fattura a iTunes sarl in Lussemburgo, anche se quest’ultimo risulta un paese compreso nella Black List; questo esonero dipende dal fatto che chi rientra nel regime dei minimi non è tenuto alla registrazione delle fatture emesse.

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