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La manovra finanziaria 2011 ha modificato il sistema dei regimi fiscali agevolati.  Finora ne esistevano due, il regime dei contribuenti minimi, detto anche forfettone, e il regime agevolato per le nuove iniziative produttive, detto anche forfettino.

Con le nuove regole, che entreranno in vigore il 1° Gennaio2012, si avrà un solo regime agevolato, che fa riferimento all’attuale regime dei minimi ma lo integra con diversi aspetti ripresi dal regime agevolato per le nuove iniziative produttive.

Andiamo a vedere i dettagli, tenendo presente che si tratta in larga parte di interpretazioni delle poche righe presenti nel testo della finanziaria, e che quindi ci dobbiamo aspettare ancora chiarimenti e rettifiche nei prossimi mesi.

I requisiti richiesti per accedere al nuovo regime agevolato introdotto dalla finanziaria 2011 sostanzialmente sommano quelli relativi ai due regimi precedenti.
Come nell’attuale regime dei minimi, nel nuovo regime è necessario:

  • Non avere lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto).
  • Non effettuare cessioni all’esportazione.
  • Non effettuare acquisti di beni strumentali per più di € 15.000 (per chi ha già la partita IVA, non aver superato i € 15.000 nei tre anni precedenti).
  • Non rientrare in regimi speciali Iva.
  • Essere residenti in Italia.
  • Non erogare utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro.
  • Non effettuare, in via esclusiva o prevalente, attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi.
  • Non partecipare a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata.
  • Conseguire ricavi o compensi annui non superiori a € 30.000 (pertanto il limite del regime agevolato per le nuove iniziative produttive, o forfettino, e in particolare il limite di € 61.974,83 precedentemente previsto per le imprese commerciali, non si applica). E’ importante ricordare che il limite di ricavi del regime dei contribuenti minimi, al contrario di quello del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, è rapportato alla porzione di anno; e quindi, ad esempio, se si apre il 1° luglio, il limite da rispettare per il primo anno non sarà di € 30.000, bensì di € 15.000; inoltre il regime dei minimi va per cassa, quindi questo limite va calcolato su quanto incassato, non sul fatturato.

Come nell’attuale regime agevolato per le nuove iniziative produttive è necessario:

  • Essere una persona fisica o un’impresa familiare.
  • Non aver esercitato negli ultimi tre anni precedenti al lancio della nuova iniziativa professionale, alcuna attività artistica, professionale o d’impresa, neppure in forma associata o familiare.
  • La nuova attività non deve essere il proseguimento di un’altra attività svolta precedentemente in forma di lavoro dipendente o autonomo, a meno che la precedente attività risulti essere un’attività di pratica obbligatoria per l’esercizio di un’arte o di una libera professione.

Alcuni requisiti del nuovo regime fiscale agevolato previsto dalla finanziaria 2011 sono invece diversi rispetto a quelli di entrambi i regimi agevolati precedenti, e in particolare:

  • La validità del nuovo regime agevolato è limitata a cinque anni, ma chi non abbia ancora compiuto 35 anni può continuare ad utilizzarlo anche per più di cinque anni, fino al raggiungimento dei 35 anni di età.
  • Non può accedervi chi abbia iniziato l’attività prima del 1° Gennaio 2008.
  • Rispetto al forfettino, non è più necessario optare fin dal primo momento per questo regime.

Ecco i benefici per chi rientra nel nuovo regime, anche in questo caso ripresi da entrambi i regimi agevolati attuali:

  • Innanzitutto si paga, al posto di Irpef e addizionali regionali e comunali, una sola imposta sostitutiva, per un importo parti al 5% sul reddito risultante dalla differenza tra ricavi o compensi percepiti e spese sostenute, comprese anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o alla professione.  Inoltre, al contrario di quanto prevede l’attuale forfettino, il reddito è calcolato al netto dei contributi previdenziali.
  • Si è esonerati dagli adempimenti ai fini Iva.
  • Non si devono registrare e tenere scritture contabili.
  • Si è esonerati dall’applicazione degli studi di settore.
  • E’ ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti, mentre le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d’imposta seguenti, ma non oltre il quinto.

Ecco invece i benefici dei 2 precedenti regimi fiscali agevolati che non si applicano al nuovo regime agevolato:

  • Servizio di tutoraggio presso l’Agenzia delle Entrate.
  • Concessione di un credito d’imposta per l’acquisto di apparecchiature informatiche, pari al 40% del loro costo, con un limite massimo di 309,87 euro.

 

Mentre per coloro che attualmente beneficiano del regime dei contribuenti minimi, e che non hanno i requisiti per rimanervi con le nuove regole, è prevista la possibilità di continuare a fruire del regime dei minimi, ma con meno benefici di quelli avuti fino ad oggi.
Ecco i vantaggi confermati dalla finanziaria 2011 per chi rimane nel vecchio regime dei contribuenti minimi:

  • Non si è soggetti a Irap.
  • Non si devono registrare e tenere scritture contabili.
  • E’ ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti, mentre le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d’imposta seguenti, ma non oltre il quinto.

Scompaiono invece imposta sostitutiva, per un importo parti al 20% sul reddito risultante dalla differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, l’esonero dall’applicazione degli studi di settore e l’esonero dagli adempimenti ai fini Iva.

Leggendo il testo della finanziaria 2011, sembra infine che al regime dei minimi modificato possano aderire anche coloro che, pur non provenendo dal vecchio regime dei minimi, non hanno i requisiti per il nuovo regime agevolato, ma quelli che erano validi per il vecchio regime dei minimi.

Se hai bisogno di ulteriori informazioni sul regime dei contribuenti minimi o per qualsiasi dubbio o domanda in proposito, contattaci compilando il form che trovi qui sotto.

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