Una volta che la dichiarazione dei redditi è stata presentata, la si può modificare? Se si, si può modificare sempre e qualsiasi sia il tipo di modifica da apportare, o ci sono dei limiti?

Stando alla recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 7294 dell’11 maggio 2012, la dichiarazione dei redditi è modificabile in quelle parti che possono essere considerate errori materiali (per esempio errori di calcolo) o errori formali (per esempio l’errata individuazione della voce del modello ministeriale in cui inserire la componente di reddito), ma non nelle informazioni chiaramente riconducibili a scelte che il contribuente ha fatto con la compilazione della dichiarazione; tra queste ultime per esempio il caso della deduzione di perdite in periodi di imposta successivi.

A parte questi casi rimane valido, in linea di principio, il principio espresso dal Dpr 600/1973, nel testo applicabile regione temporis, secondo cui la dichiarazione dei redditi è modificabile, quando gli errori in essa contenuti comportino per il dichiarante oneri contributivi diversi da quelli che gli spettano per legge, e questo anche, eventualmente, alla luce dell’acquisizione di nuovi, ulteriori elementi di conoscenza sui dati in essa contenuti, e senza un limite temporale preciso all’emendabilità e alla ritrattabilità.

Al contribuente e, eventualmente, all’intermediario che compila la dichiarazione dei redditi per conto del primo, il compito di essere ben consapevole delle scelte, diciamo cosi, irreversibili che è chiamato a compiere con la compilazione della dichiarazione dei redditi.

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